Art. 2
In vigore dal 28 lug 2006
L’importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati da operatori riconosciuti nel settore dell’olio d’oliva, ai sensi dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è fissato come segue:
(milioni di EUR)
Grecia
11,098
Francia
0,576
Italia
35,991
Storico versioni
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