Art. 2
In vigore dal 25 lug 2006
Nel regolamento (CE) n. 795/2004, all’articolo 48 bis i paragrafi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
«11. Malta e la Slovenia possono concedere, nel 2006, un aiuto agli oliveti per ettaro SIG olivi per cinque categorie al massimo di superfici olivicole che questi Stati possono definire ai sensi dell’articolo 110 decies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e nel limite degli importi massimi fissati rispettivamente a 0,047 e 0,120 milioni di EUR.
12. Gli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio (*1) e il regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio (*2) continuano ad applicarsi alla Slovenia, rispettivamente per il raccolto 2006 e fino al 31 dicembre 2006.
(*1)
GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1."
(*2)
GU L 157 del 30.5.1998, pag. 7.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1134:oj#art-2