Art. 1

In vigore dal 24 lug 2006
Gli articoli da 81 a 86 del trattato, nonché le disposizioni adottate per la loro esecuzione, si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche, di cui all’articolo 81, paragrafo 1, e all’articolo 82 del trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti elencati all’allegato I del trattato, fatte salve le disposizioni del seguente del presente regolamento.
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