Art. 1
In vigore dal 24 lug 2006
Il regolamento (CE) n. 234/2004 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. In deroga all’, le autorità competenti, di cui all’allegato I, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio, possono autorizzare la prestazione di:
a)
assistenza tecnica, finanziamento e assistenza finanziaria pertinenti:
i)
armi e materiale bellico, qualora tale assistenza o servizi siano esclusivamente destinati a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia e ad essere utilizzati dalla stessa, o
ii)
armi e munizioni che restano sotto la custodia del servizio speciale di sicurezza per fini operativi voluti e siano state fornite, previa approvazione del comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai membri del suddetto servizio per attività di formazione prima del 13 giugno 2006;
b)
finanziamento e assistenza finanziaria pertinenti:
i)
armi e materiale bellico destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere utilizzati in detto programma, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento delle armi o del materiale bellico in questione,
ii)
equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento degli equipaggiamenti in questione, o
iii)
armi e munizioni destinate ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento delle armi o munizioni in questione.
2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.»;
2)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. Qualora tali attività siano state preventivamente approvate dal comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed in deroga all’ del presente regolamento, le autorità competenti, di cui all’allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica pertinente:
a)
armi e materiale bellico destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere usati nel quadro dello stesso programma, o
b)
equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o
c)
armi e munizioni destinate ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003.
L’approvazione del comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è richiesta attraverso le autorità competenti, di cui all’allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio.
Il governo dello Stato membro interessato e il governo liberiano presentano al comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una richiesta congiunta di approvazione dell’assistenza tecnica riguardante le armi e munizioni di cui al punto c).
2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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