Art. 1

In vigore dal 20 lug 2006
La pesca dell’acciuga nella sottozona CIEM VIII è vietata a partire dalla data di entrata in vigore di cui all’ e fino al 31 dicembre 2006. Nella sottozona CIEM VIII è inoltre vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare acciughe catturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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