Art. 1
In vigore dal 19 lug 2006
In deroga all’articolo 63 bis, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2005/2006 i quantitativi di vini approvati per ogni contratto possono essere consegnati alle distillerie fino al 31 luglio della campagna di cui trattasi.
In deroga all’articolo 63 bis, paragrafo 10, primo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2005/2006 il vino consegnato alla distilleria deve essere distillato entro il 15 ottobre della campagna successiva.
Storico versioni
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