Art. 1

In vigore dal 18 lug 2006
Il regolamento (CE) n. 831/2002 è modificato come segue: 1) all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’autorità comunitaria può concedere nei propri locali l’accesso ai dati riservati ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche: — panel europeo delle famiglie, — indagine sulle forze di lavoro, — indagine comunitaria sull’innovazione, — indagine sulla formazione professionale continua, — indagine sulla struttura delle retribuzioni. Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.» 2) all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’autorità comunitaria può mettere a disposizione serie di microdati resi anonimi, ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche: — panel europeo delle famiglie, — indagine sulle forze di lavoro, — indagine comunitaria sull’innovazione, — indagine sulla formazione professionale continua, — indagine sulla struttura delle retribuzioni. Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»
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