Art. 1
In vigore dal 18 lug 2006
Il regolamento (CE) n. 831/2002 è modificato come segue:
1)
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorità comunitaria può concedere nei propri locali l’accesso ai dati riservati ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:
—
panel europeo delle famiglie,
—
indagine sulle forze di lavoro,
—
indagine comunitaria sull’innovazione,
—
indagine sulla formazione professionale continua,
—
indagine sulla struttura delle retribuzioni.
Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»
2)
all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorità comunitaria può mettere a disposizione serie di microdati resi anonimi, ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:
—
panel europeo delle famiglie,
—
indagine sulle forze di lavoro,
—
indagine comunitaria sull’innovazione,
—
indagine sulla formazione professionale continua,
—
indagine sulla struttura delle retribuzioni.
Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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