Art. 2

In vigore dal 11 lug 2006
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: — tonniere con reti a circuizione: Francia: 18 Spagna: 18 — tonniere con lenze e canne: Portogallo: 2 — pescherecci con palangari di superficie: Spagna: 20 Portogallo: 5 Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1124 — Testo vigente | Portale Normativo