Art. 1
In vigore dal 11 lug 2006
All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2222/2000, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Tenuto conto dei requisiti stabiliti all’articolo 10, la Commissione disimpegna la quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento ammissibile entro le date seguenti:
a)
per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2000: 31 dicembre 2004;
b)
per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2001: 31 dicembre 2005;
c)
per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2002: 31 dicembre 2006;
d)
per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2003: 31 dicembre 2006;
e)
per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2004: 31 dicembre 2007;
f)
per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2005: 31 dicembre 2008;
g)
per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2006: 31 dicembre 2008.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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