Art. 1

In vigore dal 11 lug 2006
All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2222/2000, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Tenuto conto dei requisiti stabiliti all’articolo 10, la Commissione disimpegna la quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento ammissibile entro le date seguenti: a) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2000: 31 dicembre 2004; b) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2001: 31 dicembre 2005; c) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2002: 31 dicembre 2006; d) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2003: 31 dicembre 2006; e) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2004: 31 dicembre 2007; f) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2005: 31 dicembre 2008; g) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2006: 31 dicembre 2008.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1052:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo