Art. 1
In vigore dal 7 lug 2006
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 1o al 4 luglio 2006 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 9,19 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa, rilasciati nella misura del 12,52 % dei quantitativi richiesti per la zona 2) Asia, rilasciati nella misura del 13,48 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale e rilasciati nella misura dell'8,76 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale.
2. Fino al 16 settembre 2006, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa, 2) Asia, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 5 luglio 2006, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dall'8 luglio 2006.
Storico versioni
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