Art. 1
In vigore dal 7 lug 2006
1. Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione effettiva da considerare per l’aiuto alla produzione di olio di oliva di cui all’articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a:
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484 598 tonnellate per la Grecia,
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1 107 906 tonnellate per la Spagna,
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3 107 tonnellate per la Francia,
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951 528 tonnellate per l’Italia,
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45 296 tonnellate per il Portogallo,
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26 tonnellate per la Slovenia.
2. Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’importo unitario dell’aiuto alla produzione di cui all’articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva, è pari a:
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130,27 EUR/100 kg per la Grecia,
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90,53 EUR/100 kg per la Spagna,
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132,25 EUR/100 kg per la Francia,
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73,93 EUR/100 kg per l’Italia,
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132,25 EUR/100 kg per il Portogallo,
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39,68 EUR/100 kg per la Slovenia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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