Art. 1

In vigore dal 7 lug 2006
1.   Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione effettiva da considerare per l’aiuto alla produzione di olio di oliva di cui all’articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a: — 484 598 tonnellate per la Grecia, — 1 107 906 tonnellate per la Spagna, — 3 107 tonnellate per la Francia, — 951 528 tonnellate per l’Italia, — 45 296 tonnellate per il Portogallo, — 26 tonnellate per la Slovenia. 2.   Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’importo unitario dell’aiuto alla produzione di cui all’articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva, è pari a: — 130,27 EUR/100 kg per la Grecia, — 90,53 EUR/100 kg per la Spagna, — 132,25 EUR/100 kg per la Francia, — 73,93 EUR/100 kg per l’Italia, — 132,25 EUR/100 kg per il Portogallo, — 39,68 EUR/100 kg per la Slovenia.
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