Art. 1

In vigore dal 5 lug 2006
Ogni domanda di titolo d’importazione per il contingente di granturco presentata entro le ore 13 di lunedì 3 luglio 2006 (ora di Bruxelles) e trasmessa alla Commissione secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 969/2006 è soddisfatta a concorrenza del 0,46439 % dei quantitativi richiesti.
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