Art. 1
In vigore dal 30 giu 2006
Il regolamento (CE) n. 1870/2005 è modificato come segue:
1)
all’, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
per gli importatori tradizionali che non rientrano nelle lettere a) o b), il quantitativo massimo di aglio importato nel corso di una delle prime tre campagne di importazione concluse durante le quali hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento.»;
2)
l’articolo 3 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per “importatori tradizionali” si intendono importatori, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, che uno Stato membro ritenga:
a)
abbiano ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento in ciascuna delle tre precedenti campagne di importazione concluse;
b)
abbiano importato nella Comunità aglio in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse;
c)
abbiano importato nella Comunità, nel corso dell’ultima campagna di importazione conclusa precedente la presentazione della domanda, almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.»;
b)
al paragrafo 3, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse hanno importato aglio da paesi di origine diversi dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;»
3)
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli “A” presentate da un nuovo importatore in un trimestre non può essere superiore al 10 % del quantitativo totale indicato nell’allegato I per quel trimestre e quella origine. Le domande che non sono conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.»;
4)
all’articolo 8, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«I nuovi importatori che nel corso della precedente campagna di importazione conclusa hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 565/2002 forniscono la prova che almeno il 90 % del quantitativo loro assegnato è stato effettivamente immesso in libera pratica.»
5)
l’articolo 17 è modificato come segue:
a)
il secondo comma è soppresso;
b)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione comunica regolarmente agli Stati membri, al momento opportuno e secondo modalità appropriate, i quantitativi di contingenti utilizzati e le informazioni pervenute ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 16, paragrafo 2.»;
6)
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:991:oj#art-1