Art. 1
In vigore dal 29 giu 2006
1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, la validità dei titoli di importazione per i prodotti elencati all'allegato I le cui domande siano presentate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 agosto 2006, è limitata al 7 settembre 2006.
2. Le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di cui sopra devono essere espletate entro il 7 settembre 2006.
Lo stesso termine si applica altresì alle formalità di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 800/1999 per i prodotti sottoposti al regime di cui al regolamento (CEE) n. 565/80 sulla scorta di tali titoli.
Nella casella 22 dei titoli è indicata una delle diciture di cui all'allegato II.
Storico versioni
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