Art. 1

In vigore dal 29 giu 2006
All’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I prodotti di cui al primo comma sono destinati all’esportazione verso tutte le destinazioni ad eccezione di Andorra, Bulgaria, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Romania, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:975:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo