Art. 1
In vigore dal 29 giu 2006
All’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I prodotti di cui al primo comma sono destinati all’esportazione verso tutte le destinazioni ad eccezione di Andorra, Bulgaria, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Romania, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.»
Storico versioni
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