Art. 1
In vigore dal 29 giu 2006
Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è modificato come segue:
1)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È aperto un contingente tariffario di 2 988 387 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 90 99 , di qualità diversa dalla qualità alta.»;
2)
l’articolo 3 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti:
—
sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti;
—
sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38 000 tonnellate per il Canada;
—
sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il sottocontingente III è diviso in quattro lotti trimestrali per i seguenti periodi e quantitativi:
a)
lotto n. 1: 1o gennaio-31 marzo — 594 597 tonnellate;
b)
lotto n. 2: 1o aprile-30 giugno — 594 597 tonnellate;
c)
lotto n. 3: 1o luglio-30 settembre — 594 597 tonnellate;
d)
lotto n. 4: 1o ottobre-31 dicembre — 594 596 tonnellate.
Per il 2006, il lotto n. 3 è di 597 991 tonnellate.»;
3)
l’articolo 5 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).»;
b)
al paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d’importazione.»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se il cumulo dei quantitativi concessi dall’inizio del periodo e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 è superiore al quantitativo del sottocontingente o del lotto di cui trattasi, la Commissione fissa coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.»;
d)
al paragrafo 4, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Previa eventuale applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati in conformità del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, il quarto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, i titoli d’importazione corrispondenti alle domande notificate alla Commissione in conformità del paragrafo 2.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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