Art. 10

In vigore dal 29 giu 2006
La fruizione del contingente tariffario di cui all’ è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti dei paesi terzi di cui il granturco è originario, secondo il disposto dell’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6). L’origine dei prodotti di cui al presente regolamento è determinata secondo le disposizioni vigenti nella Comunità.
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