Art. 1

In vigore dal 29 giu 2006
L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 219/2006 è sostituito dal seguente: «b) quanto prima possibile e al più tardi il 30 giugno 2006, i quantitativi di banane immessi in libera pratica sulla base dei titoli rilasciati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2015/2005».
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