Art. 1
In vigore dal 29 giu 2006
L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 219/2006 è sostituito dal seguente:
«b)
quanto prima possibile e al più tardi il 30 giugno 2006, i quantitativi di banane immessi in libera pratica sulla base dei titoli rilasciati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2015/2005».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:966:oj#art-1