Art. 1

In vigore dal 29 giu 2006
Il regolamento (CE) n. 327/98 è modificato come segue. 1) L’ è sostituito dal seguente: « 1.   Il 1o gennaio di ogni anno sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali globali di importazione: a) 63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 , a dazio zero; b) 1 634 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 con un dazio fissato al 15 % ad valorem; c) 100 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 , con una riduzione del 30,77 % del dazio stabilito all’articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio (*1); d) 40 216 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 , a dazio zero; e) 31 788 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 , a dazio zero. I suddetti contingenti sono gestiti conformemente al presente regolamento e ripartiti per paese d’origine e per quote periodiche in conformità dell’allegato IX. Tuttavia, per il 2006, essi sono ripartiti in conformità dell’allegato X. 2.   Un contingente tariffario annuo di 7 tonnellate di risone del codice NC 1006 10 , con dazio fissato al 15 % ad valorem, è aperto il 1o gennaio di ogni anno con il numero d’ordine 09.0083. Tale contingente è gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*2). (*1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96." (*2)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.» " 2) All’articolo 3, i termini «, paragrafo 1, lettere a), b) e c)» sono sostituiti dai termini «, paragrafo 1, lettere a) e c)». 3) L’articolo 4 è modificato come segue: a) al paragrafo 2, terzo trattino, i termini «all’, paragrafo 1, lettera c).» sono sostituiti dai termini «all’, paragrafo 1, lettere c) ed e).»; b) al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera e): «e) nel caso del contingente di cui all’, paragrafo 1, lettera e), una delle diciture elencate nell’allegato XI.»; c) al paragrafo 5, il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— se non è richiesto alcun titolo di esportazione, i richiedenti possono presentare una sola domanda, entro il limite del quantitativo massimo previsto per ogni quota e numero d’ordine.» 4) All’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Se dalla riduzione di cui al paragrafo 2, primo trattino, risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate, aumentata del quantitativo residuo ripartito in parti uguali tra le partite di 20 tonnellate. Tuttavia, qualora l’aggiunta di quantitativi inferiori a 20 tonnellate non consenta di costituire neppure una partita di 20 tonnellate, il quantitativo residuo viene equamente ripartito dallo Stato membro tra gli operatori il cui titolo è pari o superiore a 20 tonnellate.» 5) All’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, i termini «articolo 5, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «articolo 5, paragrafi 2 e 3». 6) L’articolo 7 è modificato come segue: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (*3) e in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (*4), i titoli d’importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio sino al termine del terzo mese successivo. La durata di validità dei titoli d’importazione non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell’anno del rilascio. (*3)   GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12." (*4)   GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.»;" b) è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Nel quadro dei contingenti di cui all’, paragrafo 1, l’immissione in libera pratica dei prodotti nella Comunità è subordinata alla presentazione di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti dei paesi interessati conformemente all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Il certificato d’origine non è tuttavia richiesto per le parti dei suddetti contingenti relative ai paesi per i quali è richiesto un titolo di esportazione ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, o per quelle la cui origine è descritta come “Tutti i paesi”.» 7) L’allegato VI è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento. 8) Gli allegati IX e X sono sostituiti dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento. 9) Il testo di cui all’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XI.
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