Art. 2

In vigore dal 27 giu 2006
1.   Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione 2006/441/CE del 23 giugno 2006  (19), periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall', a condizione che: — siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo acquirente indipendente nella Comunità; e — tali importazioni siano accompagnate da una fattura corrispondente all'impegno, che è una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all'allegato del presente regolamento; e — le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all'impegno. 2.   L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in pratica: — dal momento che si stabilisce, per quanto riguarda le importazioni descritte nel paragrafo 1, che una o più delle condizioni enumerate in detto paragrafo non sono state soddisfatte; o — quando la Commissione ritira la sua accettazione dell'impegno, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento di base, tramite un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/954 — Testo vigente | Portale Normativo