Art. 1
In vigore dal 27 giu 2006
Al capitolo 2 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 7 è sostituita dal testo seguente:
«Si considerano come “salate o in salamoia” ai sensi delle voci da 0210 11 a 0210 93 , le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine. Si considerano come “salate o in salamoia” ai sensi della voce 0210 99 , le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso.»
Storico versioni
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