Art. 1

In vigore dal 27 giu 2006
Il regolamento (CE) n. 1035/2001 è modificato come segue: 1) all’articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere: «d) “importazione”: l'ingresso materiale o l'introduzione di una cattura in una qualsiasi zona del territorio geografico sotto il controllo di uno Stato, eccetto qualora la cattura sia sbarcata o trasbordata ai sensi delle definizioni di “sbarco” o “trasbordo” di cui alle lettere e) e f); e) “sbarco”: il trasferimento iniziale della cattura dopo la pesca o la trasformazione da una nave al porto o a un'altra nave in un porto o in una zona franca qualora la cattura sia certificata come sbarcata da un'autorità dello Stato del porto; f) “trasbordo”: — il trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da una nave a un'altra nave o mezzo di trasporto e, qualora detto trasferimento abbia luogo nel territorio sotto il controllo di uno Stato del porto, al fine di provvedere alla sua rimozione da detto Stato; — sbarco temporaneo di una cattura a terra o su una struttura artificiale per agevolare tale trasferimento qualora la cattura non sia sbarcata ai sensi della relativa definizione di cui alla lettera e); g) “esportazione”: qualsiasi trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da un territorio sotto il controllo di uno Stato o una zona franca di sbarco o, qualora tale Stato o zona franca formi parte di un'unione doganale, di qualsiasi altro Stato membro di detta unione doganale; h) “riesportazione”: qualsiasi trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da un territorio sotto il controllo di uno Stato, di una zona franca o di uno Stato membro di un'unione doganale di importazione, a meno che detto Stato, zona franca o qualsiasi Stato membro di tale unione doganale di importazione siano il primo luogo d'importazione, nel qual caso il trasferimento è un'“esportazione” ai sensi della relativa definizione di cui alla lettera g); i) “Stato del porto”: lo Stato che ha il controllo su un'area portuale o una zona franca particolare ai fini dello sbarco, trasbordo, importazione, esportazione e riesportazione e la cui autorità è responsabile dei certificati di sbarco e di trasbordo;»; 2) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1.   Gli Stati membri richiedono, quale condizione per una licenza o un permesso di pesca per il Dissostichus spp., che la nave sbarchi catture solo negli Stati che sono parti contraenti della CCAMLR o che altrimenti applicano il sistema di documentazione delle catture. 2.   Gli Stati membri allegano alle licenze e ai permessi di pesca per il Dissostichus spp. i nomi di tutte le parti contraenti della CCAMLR e degli Stati che hanno notificato al Segretariato della CCAMLR di applicare il sistema di documentazione delle catture. 3.   Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché ad ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. i pescherecci battenti la loro bandiera e autorizzati alla pesca di Dissostichus spp. abbiano debitamente compilato il documento di cattura.»; 3) all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), il primo trattino è sostituito dal seguente: «— fa convalidare con firma e timbro il documento di cattura ad un funzionario dello Stato del porto di sbarco o della zona franca, che agisce sotto la direzione delle autorità doganali o delle autorità di pesca dello Stato del porto ed è abilitato a convalidare i certificati di cattura di Dissostichus spp., e»; 4) all’articolo 12, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente: «— fa convalidare con firma e timbro il documento di cattura ad un funzionario dello Stato del porto di sbarco o della zona franca, che agisce sotto la direzione delle autorità doganali o delle autorità di pesca dello Stato del porto ed è abilitato a convalidare i certificati di cattura di Dissostichus spp., e»; 5) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Entro il 15 marzo, il 15 giugno, il 15 settembre e il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco riassuntivo dei documenti di cattura rilasciati o ricevuti nel loro territorio relativamente a sbarchi, importazioni, esportazioni, riesportazioni e trasbordi, comprendenti i seguenti dati: numeri di identificazione del documento; data di sbarco, importazione, esportazione, riesportazione o trasbordo; pesi sbarcati, esportati, riesportati o trasbordati; origine e destinazione.»; 6) gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
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