Art. 1
In vigore dal 27 giu 2006
Con effetto al 1o gennaio 2006, il coefficiente correttore applicabile, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese di seguito elencato, è stabilito come segue:
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Lituania 80,1.
Storico versioni
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