Art. 1

In vigore dal 26 giu 2006
All’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2707/2000, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Tuttavia, per l’anno scolastico 2005/2006, l’importo applicabile il 1o giugno può essere applicato durante il mese di luglio negli Stati membri in cui l’anno scolastico termina in luglio.»
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