Art. 1

In vigore dal 23 giu 2006
È aperta in Francia una distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 1,5 milioni di ettolitri di vini da tavola e per un quantitativo massimo di 1,5 milioni di ettolitri di v.q.p.r.d., conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 relative a detto tipo di distillazione.
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