Art. 2
In vigore dal 23 giu 2006
1. Il contingente tariffario di cui all’ è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. Per beneficiare del contingente tariffario di cui all’ è necessario presentare un certificato d’origine rilasciato dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America, conformemente alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. L’origine dei prodotti interessati dal presente regolamento è stabilita secondo le disposizioni applicabili nella Comunità.
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