Art. 1

In vigore dal 22 giu 2006
1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento. 2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006, possono essere presentate, ai sensi del regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.
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