Art. 1

In vigore dal 22 giu 2006
È liberata la riserva speciale per la ristrutturazione prevista dall', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia. I quantitativi liberati sono indicati nell'allegato del presente regolamento.
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