Art. 1
In vigore dal 21 giu 2006
Ciascuna domanda di diritto di importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 727/2006 per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:
a)
4,733354 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 727/2006;
b)
32,656312 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 727/2006.
Storico versioni
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