Art. 4

Organismo di coordinamento

In vigore dal 21 giu 2006
Organismo di coordinamento 1.   L’organismo di coordinamento di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 funge da unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro interessato per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR per quanto riguarda: a) la distribuzione dei testi e dei relativi orientamenti comunitari agli organismi pagatori e agli altri organismi responsabili della loro attuazione, promuovendo un’applicazione armonizzata di tali testi; b) la comunicazione alla Commissione delle informazioni di cui agli del regolamento (CE) n. 1290/2005; c) la messa a disposizione della Commissione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo. 2.   L’organismo pagatore può svolgere il ruolo di organismo di coordinamento, purché le due funzioni siano nettamente distinte. 3.   Nell’espletamento dei suoi compiti l’organismo di coordinamento può avvalersi, a norma delle disposizioni nazionali, di altri organi o servizi amministrativi, in particolare a carattere contabile o tecnico. 4.   Lo Stato membro interessato decide, mediante atto formale adottato a livello ministeriale, in merito al riconoscimento dell’organismo di coordinamento, qualora abbia accertato che il funzionamento amministrativo dell’organismo offre sufficienti garanzie che quest’ultimo è in grado di svolgere i compiti di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Per ottenere il riconoscimento, l’organismo di coordinamento deve adottare procedure atte a garantire che: a) tutte le dichiarazioni inviate alla Commissione siano basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate; b) le dichiarazioni da inviare alla Commissione siano debitamente autorizzate prima della loro trasmissione; c) esista una pista adeguata di controllo a sostegno delle informazioni trasmesse alla Commissione; d) le informazioni trasmesse siano archiviate in modo sicuro, in formato cartaceo o elettronico. 5.   La riservatezza, l’integrità e la disponibilità di tutti i dati informatizzati in possesso dell’organismo di coordinamento devono essere garantite da misure adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all’ambiente tecnologico dei singoli organismi di coordinamento. L’impegno finanziario e tecnologico deve essere proporzionale ai rischi effettivi. 6.   Le comunicazioni di cui all’, paragrafo 3, primo comma, e all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono trasmesse immediatamente dopo il primo riconoscimento dell’organismo di coordinamento e, in ogni caso, prima che qualunque spesa di cui esso è responsabile sia addebitata al FEAGA o al FEASR. Esse sono corredate dell’atto di riconoscimento dell’organismo e di informazioni circa le modalità amministrative, contabili e di controllo interno relative al suo funzionamento.
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Organismo di coordinamento (Art. 4 Regolamento (UE) 2006/885) — Testo vigente | Portale Normativo