Art. 4
Organismo di coordinamento
In vigore dal 21 giu 2006
Organismo di coordinamento
1. L’organismo di coordinamento di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 funge da unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro interessato per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR per quanto riguarda:
a)
la distribuzione dei testi e dei relativi orientamenti comunitari agli organismi pagatori e agli altri organismi responsabili della loro attuazione, promuovendo un’applicazione armonizzata di tali testi;
b)
la comunicazione alla Commissione delle informazioni di cui agli del regolamento (CE) n. 1290/2005;
c)
la messa a disposizione della Commissione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo.
2. L’organismo pagatore può svolgere il ruolo di organismo di coordinamento, purché le due funzioni siano nettamente distinte.
3. Nell’espletamento dei suoi compiti l’organismo di coordinamento può avvalersi, a norma delle disposizioni nazionali, di altri organi o servizi amministrativi, in particolare a carattere contabile o tecnico.
4. Lo Stato membro interessato decide, mediante atto formale adottato a livello ministeriale, in merito al riconoscimento dell’organismo di coordinamento, qualora abbia accertato che il funzionamento amministrativo dell’organismo offre sufficienti garanzie che quest’ultimo è in grado di svolgere i compiti di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Per ottenere il riconoscimento, l’organismo di coordinamento deve adottare procedure atte a garantire che:
a)
tutte le dichiarazioni inviate alla Commissione siano basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate;
b)
le dichiarazioni da inviare alla Commissione siano debitamente autorizzate prima della loro trasmissione;
c)
esista una pista adeguata di controllo a sostegno delle informazioni trasmesse alla Commissione;
d)
le informazioni trasmesse siano archiviate in modo sicuro, in formato cartaceo o elettronico.
5. La riservatezza, l’integrità e la disponibilità di tutti i dati informatizzati in possesso dell’organismo di coordinamento devono essere garantite da misure adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all’ambiente tecnologico dei singoli organismi di coordinamento. L’impegno finanziario e tecnologico deve essere proporzionale ai rischi effettivi.
6. Le comunicazioni di cui all’, paragrafo 3, primo comma, e all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono trasmesse immediatamente dopo il primo riconoscimento dell’organismo di coordinamento e, in ogni caso, prima che qualunque spesa di cui esso è responsabile sia addebitata al FEAGA o al FEASR. Esse sono corredate dell’atto di riconoscimento dell’organismo e di informazioni circa le modalità amministrative, contabili e di controllo interno relative al suo funzionamento.
Storico versioni
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