Art. 2
Riesame del riconoscimento
In vigore dal 21 giu 2006
Riesame del riconoscimento
1. L’autorità competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori che ricadono sotto la sua responsabilità, in particolare sulla base delle certificazioni e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione di cui all’, paragrafi 3 e 4, e tiene sotto sorveglianza le eventuali carenze constatate. Ogni tre anni, l’autorità competente informa per iscritto la Commissione dei risultati di tale supervisione, indicando se gli organismi pagatori soddisfano ancora i criteri per il riconoscimento.
2. Gli Stati membri istituiscono un sistema per garantire che ogni informazione indicante che un organismo pagatore non soddisfa i criteri per il riconoscimento sia sollecitamente comunicata all’autorità competente.
3. Quando, in relazione a un organismo pagatore, uno o più criteri per il riconoscimento non sono più rispettati, o presentano lacune tali da incidere sulla capacità dell’organismo pagatore di effettuare le operazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, l’autorità competente sottopone a verifica il riconoscimento dell’organismo pagatore e stabilisce un piano di interventi correttivi per rimediare alle lacune accertate in un periodo da determinare in funzione della gravità del problema, ma comunque non superiore a 12 mesi. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.
4. L’autorità competente informa la Commissione in merito ai piani stabiliti conformemente al paragrafo 3 e alla loro esecuzione.
5. In caso di revoca del riconoscimento, l’autorità competente riconosce sollecitamente un altro organismo pagatore, secondo le modalità stabilite dall’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dall’ del presente regolamento, per garantire che i pagamenti ai beneficiari non vengano interrotti.
6. Se la Commissione ritiene che l’autorità competente non abbia ottemperato al proprio obbligo di stabilire un piano per porre rimedio alle lacune accertate, come previsto dal paragrafo 3, o se accerta che l’organismo pagatore continua a essere riconosciuto, pur non avendo attuato integralmente tale piano nel periodo previsto, essa persegue eventuali altre lacune nell’ambito della verifica di conformità di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:885:oj#art-2