Art. 1

In vigore dal 20 giu 2006
Il regolamento (CE) n. 835/2006 è così modificato: 1) All’, il quantitativo «150 000 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «250 000 tonnellate». 2) Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «150 000 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «250 000 tonnellate».
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