Art. 1
In vigore dal 20 giu 2006
Il regolamento (CE) n. 835/2006 è così modificato:
1)
All’, il quantitativo «150 000 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «250 000 tonnellate».
2)
Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «150 000 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «250 000 tonnellate».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:905:oj#art-1