Art. 1

In vigore dal 19 giu 2006
Il regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato come segue: 1) l’allegato IA è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento; 2) nell’allegato IID, il punto 5 è sostituito dal seguente: «5. Ogni Stato membro deve garantire che il numero di chilowatt-giorni nel 2006 per le navi battenti la sua bandiera o immatricolate nella Comunità non superi il livello del 2003, quale calcolato al punto 4, lettera a).»
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