Art. 1

In vigore dal 19 giu 2006
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue: 1) all'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Per la Bulgaria e la Romania, nel periodo 2010–2013 si rispetta una percentuale media del 2,5 % almeno del contributo totale del FEASR per l’asse 4. Per il calcolo di tale percentuale si tiene conto di tutti i contributi concessi dal FEASR per tale asse nel periodo 2007–2009.» ; 2) all'articolo 20, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «misure transitorie per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, in particolare:» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1463:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo