Art. 1
In vigore dal 19 giu 2006
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue:
1)
all'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Per la Bulgaria e la Romania, nel periodo 2010–2013 si rispetta una percentuale media del 2,5 % almeno del contributo totale del FEASR per l’asse 4. Per il calcolo di tale percentuale si tiene conto di tutti i contributi concessi dal FEASR per tale asse nel periodo 2007–2009.»
;
2)
all'articolo 20, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«misure transitorie per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, in particolare:»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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