Art. 1

In vigore dal 19 giu 2006
Il regolamento (CEE) n. 1906/90 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il presente regolamento non si applica: a) alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori della Comunità, b) al pollame ad eviscerazione differita di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (*1); (*1)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).»;" b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis   Gli Stati membri possono derogare ai requisiti del presente regolamento nei casi di fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame di cui all', paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CE) n. 853/2004, da parte di un produttore la cui produzione annua è inferiore a 10 000 volatili.»; 2) l' è modificato come segue: a) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. “carcassa”: il corpo intero di un volatile delle specie di cui all', paragrafo 1, dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione dei reni è facoltativa; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato, ventriglio e collo, inserite nella cavità addominale;»; b) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. “carni di pollame preconfezionate”: le carni di pollame presentate in conformità ai requisiti fissati nell’, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (*2). (*2)   GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).»;" 3) all’articolo 4, il testo introduttivo è sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle regole nazionali adottate a norma della direttiva 2000/13/CE, sui documenti commerciali di accompagnamento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) di detta direttiva devono figurare le seguenti indicazioni supplementari:»; 4) l’articolo 5 è così modificato: a) al paragrafo 1, le parole «direttiva 79/112/CEE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2000/13/CE»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per le carni di pollame fresche, la data minima di conservazione è sostituita dalla “data limite di consumo”, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2000/13/CE.»; c) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento, attribuito a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, fuorché nei casi in cui il sezionamento e il disossamento si effettuano sul luogo di vendita, secondo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento;»; d) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Se le carni di pollame sono offerte alla vendita senza preconfezionamento, eccettuati i casi in cui sezionamento e disossamento si effettuano sui luoghi di vendita secondo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 853/2004, a condizione che tali operazioni abbiano luogo a richiesta ed in presenza dell’acquirente, alle indicazioni di cui al paragrafo 3 si applica l’articolo 14 della direttiva 2000/13/CE. 5.   Le modalità particolareggiate relative all’indicazione della denominazione di vendita ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 1) della direttiva 2000/13/CE possono essere fissate secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.»; 5) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 In deroga agli articoli 3, 4 e 5, non è necessario procedere alla classificazione o fare uso delle indicazioni supplementari di cui ai detti articoli, quando si tratta di consegne ai laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione.».
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