Art. 2

In vigore dal 6 giu 2006
La vendita di cui all’ è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93. Tuttavia, in deroga a tale regolamento: a) le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell’offerta; b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e non può essere comunque inferiore al prezzo d’intervento in vigore per il mese considerato, comprese le maggiorazioni mensili.
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