Art. 1

In vigore dal 2 giu 2006
1.   L’importo dell’aiuto compensativo di cui all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane del codice NC ex 0803 , prodotte e commercializzate allo stato fresco nella Comunità nel corso del 2005, escluse le banane da cuocere, è fissato a 5,90 EUR/100 kg. 2.   L’importo dell’aiuto di cui al paragrafo 1 è maggiorato di 11,27 EUR/100 kg per le banane prodotte nella regione della Martinica, di 12,12 EUR/100 kg per le banane prodotte nella regione della Guadalupa e di 7,76 EUR/100 kg per le banane prodotte in Grecia.
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