Art. 1

In vigore dal 2 giu 2006
All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2003, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per quanto concerne i titoli d’importazione rilasciati, gli Stati membri comunicano giornalmente i quantitativi oggetto di titoli per ogni codice di prodotto e per origine e, per il frumento tenero, per ogni categoria di qualità. L’origine è ugualmente indicata nelle comunicazioni relative ai titoli di importazione di riso.»
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