Art. 1

In vigore dal 30 mag 2006
In deroga all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1915/83, per l’esercizio contabile 2005 le schede aziendali vengono trasmesse dall’organo di collegamento del Belgio alla Commissione al più tardi diciotto mesi dopo la fine di detto esercizio contabile.
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