Art. 1
In vigore dal 30 mag 2006
Il regolamento (CE) n. 1168/2005 è così modificato:
1)
All’, il quantitativo «121 525 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «211 705 tonnellate»;
2)
Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «121 525 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «211 705 tonnellate».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:799:oj#art-1