Art. 1

In vigore dal 30 mag 2006
Il regolamento (CE) n. 1168/2005 è così modificato: 1) All’, il quantitativo «121 525 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «211 705 tonnellate»; 2) Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «121 525 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «211 705 tonnellate».
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