Art. 1

In vigore dal 29 mag 2006
L’ del regolamento (CE) n. 27/2006 è sostituito dal seguente: « La gara verte su un quantitativo massimo di 2 000 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, eccetto l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*1) e la Svizzera. (*1)  Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 10 giugno 1999.» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:795:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo