Art. 1
In vigore dal 24 mag 2006
Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione (4).
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