Art. 1

In vigore dal 22 mag 2006
Il regolamento (CE) n. 1785/2003 è modificato come segue: 1) all'articolo 10, è inserito il paragrafo seguente: «1 bis   Se per la gestione di determinate importazioni di riso non sono necessari titoli di importazione, la Commissione può derogare, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, all’obbligo previsto dal paragrafo 1, primo comma del presente articolo.»; 2) all'articolo 11, il paragrafo 2 è soppresso; 3) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 11 bis 1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, il dazio all’importazione del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è fissato dalla Commissione entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi: a) a 30 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi: — quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 %, — quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 %; b) a 42,5 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi: — quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 % e inferiori o pari al medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del 15 %, — quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 % e inferiori o pari allo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15 %; c) a 65 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi: — quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi è superiore al quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15 %, — quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione è superiore al quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15 %. La Commissione fissa il dazio applicabile solo nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio precedentemente fissato. 2.   Per il calcolo delle importazioni di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 , a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, durante il periodo di riferimento corrispondente, ad esclusione dei titoli d’importazione di riso Basmati di cui all’articolo 11 ter. 3.   Il quantitativo di riferimento annuo per la campagna di commercializzazione 2005/2006 è fissato a 437 678 tonnellate. A tale quantitativo si aggiungono 6 000 tonnellate annue per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008. Il quantitativo di riferimento parziale corrisponde, per ogni singola campagna di commercializzazione, alla metà del quantitativo di riferimento annuo di cui al primo comma. Articolo 11 ter In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, le varietà di riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98 , specificate nell’allegato III bis, beneficiano di un dazio zero all’importazione, alle condizioni fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Articolo 11 quater 1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, il dazio all’importazione del riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 è fissato dalla Commissione entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi: a) a 175 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi: — quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa sono superiori a 387 743 tonnellate, — quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori a 182 239 tonnellate; b) a 145 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi: — quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa non sono superiori a 387 743 tonnellate; — quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non sono superiori a 182 239 tonnellate. La Commissione fissa il dazio applicabile solo nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio precedentemente fissato. 2.   Per il calcolo delle importazioni di cui al paragrafo 1 si tiene conto dei quantitativi per i quali nel corrispondente periodo di riferimento sono stati rilasciati titoli d’importazione per riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 , a norma dell’articolo 10, paragrafo 1. Articolo 11 quinquies In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, il dazio all’importazione per le rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 è di 65 EUR per tonnellata.»; 4) è inserito l'allegato seguente: «ALLEGATO III bis Varietà di riso Basmati di cui all’articolo 11 ter Basmati 217 Basmati 370 Basmati 386 Kernel (Basmati) Pusa Basmati Ranbir Basmati Super Basmati Taraori Basmati (HBC-19) Tipo-3 (Dehradun)».
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