Art. 2

In vigore dal 22 mag 2006
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente: Categoria di pesca Tipo di peschereccio Stato membro Licenze o contingente Pesca artigianale al nord, specie pelagiche Pescherecci con sciabiche Spagna 20 Pesca artigianale al nord Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT Spagna 20 Portogallo 7 Pescherecci con palangari di fondo > 40 GT < 150 GT Portogallo 3 Pesca artigianale al sud Spagna 20 Pesca demersale Pescherecci con palangari di fondo Spagna 7 Portogallo 4 Pescherecci da traino Spagna 10 Italia 1 Pesca del tonno Pescherecci con lenze e canne Spagna 23 Francia 4 Pesca pelagica industriale Germania 4 850 t Lituania 15 520 t Lettonia 8 730 t Paesi Bassi 19 400 t Irlanda 2 500 t Polonia 2 500 t Regno Unito 2 500 t Spagna 400 t Portogallo 1 333 t Francia 2 267 t La gestione delle possibilità di pesca è esercitata in piena conformità con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2). Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza degli altri Stati membri.
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