Art. 2
In vigore dal 22 mag 2006
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:
Categoria di pesca
Tipo di peschereccio
Stato membro
Licenze o contingente
Pesca artigianale al nord, specie pelagiche
Pescherecci con sciabiche
Spagna
20
Pesca artigianale al nord
Pescherecci con palangari di fondo
< 40 GT
Spagna
20
Portogallo
7
Pescherecci con palangari di fondo
> 40 GT < 150 GT
Portogallo
3
Pesca artigianale al sud
Spagna
20
Pesca demersale
Pescherecci con palangari di fondo
Spagna
7
Portogallo
4
Pescherecci da traino
Spagna
10
Italia
1
Pesca del tonno
Pescherecci con lenze e canne
Spagna
23
Francia
4
Pesca pelagica industriale
Germania
4 850 t
Lituania
15 520 t
Lettonia
8 730 t
Paesi Bassi
19 400 t
Irlanda
2 500 t
Polonia
2 500 t
Regno Unito
2 500 t
Spagna
400 t
Portogallo
1 333 t
Francia
2 267 t
La gestione delle possibilità di pesca è esercitata in piena conformità con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2). Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza degli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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