Art. 2
In vigore dal 22 mag 2006
A seguito delle modifiche indicate nello scambio di lettere, le nuove possibilità di pesca per le categorie «tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari derivanti» (scheda tecnica n. 8 del protocollo) e «pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica» (scheda tecnica n. 9) sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
Categoria di pesca
Stato membro
Stazza/Numero di navi utilizzabili
Tonniere con lenze a canna
Pescherecci con palangari derivanti (unità)
Spagna
20 + 3 = 23
Portogallo
3 + 0 = 3
Francia
8 + 1 = 9
Pelagici (unità)
15 + 10 = 25
La sospensione temporanea di cinque (5) licenze di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi prende effetto a decorrere dal 1o gennaio 2005. La futura riattivazione delle cinque (5) licenze suddette sarà decisa di comune accordo, in funzione dello stato delle risorse, nell’ambito di una commissione mista composta da rappresentanti della Commissione e delle autorità mauritane.
Se le domande di licenza degli Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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