Art. 2
In vigore dal 19 mag 2006
Il regolamento (CE) n. 493/2006 è modificato come segue:
1)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le decisioni di riporto adottate a norma dell’, lo zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006 non esportato accompagnato da un titolo di esportazione rilasciato anteriormente al 23 maggio 2006 è considerato, a decorrere dalla stessa data, zucchero fuori quota, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 318/2006, prodotto nell’ambito della campagna di commercializzazione 2006/2007.»;
2)
all’articolo 13, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:
«L’ si applica a decorrere dal 23 maggio 2006
».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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