Art. 1
In vigore dal 19 mag 2006
Il regolamento (CE) n. 1081/1999 è modificato come segue:
1)
all’, paragrafo 1, nella quarta colonna della tabella «Volume del contingente (in capi)»:
a)
in relazione al numero d’ordine 09.0001, la cifra «5 000» è sostituita da «710»;
b)
in relazione al numero d’ordine 09.0003, la cifra «5 000» è sostituita da «711»;
2)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I due volumi contingentali di cui all’, paragrafo 1, sono suddivisi in due parti di 500 e 210 capi rispettivamente, per il numero d’ordine 09.0001, e in due parti di 500 e 211 capi rispettivamente, per il numero d’ordine 09.0003.
a)
La prima parte di ciascun contingente è ripartita tra gli importatori della Comunità che possono comprovare di avere importato animali compresi nel contingente con numero d’ordine 09.0001 e/o 09.0003 nel corso dei 36 mesi precedenti l’anno d’importazione in causa.
Tuttavia, gli Stati membri possono accettare, come quantitativo di riferimento, eventuali diritti di importazione relativi all’anno di importazione precedente che non siano stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall’organismo nazionale competente, ma ai quali l’importatore avrebbe avuto diritto.
b)
La seconda parte di ciascuno dei due volumi contingentali è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato da paesi terzi, nel corso dei 12 mesi precedenti l’anno d’importazione di cui trattasi, almeno 75 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 .»;
3)
l’articolo 9 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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