Art. 1
In vigore dal 16 mag 2006
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94, è sostituito dal seguente:
«1. L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è fissato come segue:
a)
0,10 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di magazzinaggio;
b)
per gli oneri finanziari, per giorno di ammasso contrattuale:
—
0,38 EUR/t per il formaggio grana padano,
—
0,46 EUR/t per il formaggio parmigiano reggiano,
—
0,30 EUR/t per il formaggio provolone.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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