Art. 1

In vigore dal 16 mag 2006
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94, è sostituito dal seguente: «1.   L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è fissato come segue: a) 0,10 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di magazzinaggio; b) per gli oneri finanziari, per giorno di ammasso contrattuale: — 0,38 EUR/t per il formaggio grana padano, — 0,46 EUR/t per il formaggio parmigiano reggiano, — 0,30 EUR/t per il formaggio provolone.»
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