Art. 8
Aiuti all’ammasso
In vigore dal 16 mag 2006
Aiuti all’ammasso
1. Le aliquote di aiuto sono fissate come segue:
a)
0,10 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino;
b)
per gli oneri finanziari, un importo per giorno di ammasso contrattuale, pari a:
i)
0,28 EUR/t per i formaggi a lunga conservazione;
ii)
0,35 EUR/t per il formaggio pecorino romano;
iii)
0,49 EUR/t per i formaggi kefalotyri e kasseri.
2. Quando la durata dell’ammasso contrattuale è inferiore a 60 giorni non è concesso alcun aiuto. L’importo massimo dell’aiuto non può essere superiore a quello corrispondente ad un ammasso contrattuale di 180 giorni.
Qualora il contraente non rispetti il periodo di cui all’, paragrafo 3, secondo o eventualmente terzo comma, l’aiuto è ridotto del 15 % ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dall’organismo competente, che i formaggi sono rimasti all’ammasso alle condizioni contrattuali.
3. L’aiuto è versato a richiesta del contraente al termine del periodo di ammasso contrattuale, entro 120 giorni a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui all’, paragrafo 3, e siano rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell’aiuto.
Tuttavia, qualora sia in corso un’indagine amministrativa concernente il diritto all’aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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