Art. 3
Formaggi ammissibili all’aiuto
In vigore dal 16 mag 2006
Formaggi ammissibili all’aiuto
1. L’aiuto è concesso per determinati formaggi a lunga conservazione, per il pecorino romano e per i formaggi kefalotyri e kasseri, alle condizioni definite nell’allegato. Sono ammissibili all’aiuto soltanto le forme intere di formaggio.
2. I formaggi devono essere stati fabbricati nella Comunità e soddisfare le seguenti condizioni:
a)
recare l’indicazione, in caratteri indelebili, se del caso in codice, dell’azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché del giorno e del mese di fabbricazione;
b)
essere stati sottoposti ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione, al termine della maturazione, nelle categorie definite nell’allegato.
Storico versioni
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